Ricostruzione post sisma: il TAR del Lazione accoglie il ricorso del Comune di Spoleto

Illegittimità degli atti per difetto istruttorio e motivazionale e per la contraddittorietà con le precedenti determinazioni ”. È uno dei passaggi con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha accolto il ricorso del Comune di Spoleto, che chiedeva l’annullamento dell’ordinanza n. 80/2019 dell’ex Commissario Straordinario alla ricostruzione Piero Farabollini, relativamente alla revoca del finanziamento concesso per le scuole Dante Alighieri e Prato Fiorito.

 

Una conferma della bontà dell’operato dell’Ente che, nel dicembre 2018, aveva proposto, “anche con evidenza di risparmio di spesa”, la ristrutturazione delle due scuole, invece della loro completa ricostruzione e delocalizzazione.

“Siamo riusciti a dimostrare le nostre ragioni e la correttezza delle nostre scelte: di questo siamo ovviamente molto soddisfatti – è stato il commento del 
Sindaco Umberto de Augustinis – Il TAR del Lazio ha accolto la nostra richiesta di annullamento, rispetto ad un definanziamento che, fin dall’inizio, abbiamo considerato illegittimo”.

Il Comune, come viene espressamente indicato nella sentenza, non aveva infatti richiesto alcuna “
sospensione della procedura già avviata ”, ossia del finanziamento già concesso, né la “
rimozione dell’intervento dal Programma straordinario per la riapertura delle scuole di cui all’Ordinanza n.14 del 16 gennaio 2017 ”. Da qui l’illegittimità riscontrata per “
travisamento delle richieste formulate dal Comune, in quanto non sono state indicate le ragioni che hanno determinato il mancato inserimento del Comune e degli Istituti scolastici interessati nell’elenco di cui all’Allegato 1 dell’ordinanza n. 80 /2019 ”.

 

 

Nella sentenza viene inoltre spiegato che “
la richiesta del Comune di provvedere alla ristrutturazione delle due scuole nella loro sede originaria invece che alla loro intera ricostruzione e delocalizzazione, risulta esplicita e giustificata anche sotto il profilo della ponderazione dell’interesse pubblico e non è stata espressa alcuna rinuncia al finanziamento da parte del Comune. Sotto questo profilo l’ordinanza impugnata è viziata per difetto di motivazione, ponendosi in contraddittorietà con il complesso quadro procedimentale anche con riferimento alla fase interlocutoria con il Comune ”.

“Fin dall’inizio abbiamo lavorato per creare le migliori condizioni affinché la città potesse continuare ad avere le due scuole nel centro storico, evitando la delocalizzazione – ha aggiunto l’
assessore con delega alla ricostruzione post sisma Francesco Flavoni – La decisione presa da questa amministrazione è risultata essere corretta ed economicamente meno onerosa: questo alla fine è quello che conta”.

Il TAR del Lazio ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al pagamento delle spese del giudizio per un importo di € 1.500,00 da liquidare in favore del Comune di Spoleto. 

 

Share

Related Post

Related Blogpost

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commentiultimi pubblicati

Carlo Alberto Bussoni 2024-07-23 16:38:22
Sottoscrivo in pieno (e chi non lo farebbe?). E a proposito di "bitume mal posato, con possibilità di cadute per.....
Carlo neri 2024-07-06 09:48:20
La trave nel....l'occhio altrui è sempre una pagliuzza.
Aurelio Fabiani 2024-07-04 18:04:00
Chiunque incontri la Tesei e non rivendichi la riapertura immediata di tutti i reparti del San Matteo chiusi nel 2020,.....
Carlo neri 2024-06-30 17:36:48
Bocci senza lo sponsor Comune di Spoleto/PD farebbe la fame.
Carlo Neri 2024-04-23 07:23:14
Liberazione da cosa? da chi? dallo "straniero" per cui è stato combattuto il Risorgimento e la prima guerra mondiale? In.....