La presidente Tesei firma l’ ordinanza: il provvedimento si allinea al nuovo dpcm e conferma alcune misure già in essere
La Regione dell’Umbria, confermata in “Fascia Arancione” dal Ministero della Salute, ha emesso un’Ordinanza, valida sino al 21 marzo (salvo modifiche anticipate in base al mutamento del quadro epidemiologico), che si allinea al nuovo Dpcm e che conferma alcune delle misure già in essere.
“Dal confronto con il Cts, e sentito il ministro della Salute Speranza – ha precisato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei – abbiamo individuato una serie di restrizioni calibrate in base alla diffusione del contagio. È evidente che in questa tipologia di Ordinanza il parere sanitario ha un’influenza determinate e che la volontà è quella di ispirare l’azione amministrativa al principio della massima precauzione al fine di garantire la mitigazione del contagio”.
Tra le modifiche, rispetto all’Ordinanza precedente, l’adeguamento al Dpcm per l’orario del coprifuoco in tutto il territorio regionale, che sarà dalle 22 alle 05 del giorno successivo, anche allo scopo di facilitare i servizi di asporto, e la possibilità nella sola provincia di Terni di tenere attività corsistiche individuali in presenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti delle arti musicali, figurative, teatrali, danza, nonché le attività inerenti le lingue straniere nel rigoroso rispetto delle norme inerenti il distanziamento interpersonale).
Per ciò che concerne il commercio sono confermati i protocolli di sicurezza già in vigore dalla scorsa ordinanza per tutte le attività commerciali. È vietata l’apertura dalle ore 14 del sabato e nella giornata di domenica di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio ad esclusione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi, lavanderie e tintorie. E’ inoltre vietata l’apertura, sempre dalle ore 14 del sabato e nella giornata di domenica, di ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche ad esclusione dei generi alimentari, e prodotti agricoli e florovivaistici.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali nonché dei mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili ad eccezione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi, lavanderie e tintorie.
Infine per quel che riguarda le norme comportamentali sono introdotte alcune novità: divieto di consumazione di bevande alcoliche all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l’intera giornata; divieto di assembramento nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico nonché in prossimità di pubblici esercizi, esercizi commerciali ed artigianali durante il consumo di alimenti e bevande; divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie dalle ore 18,00 alle ore 05.00 del giorno successivo; divieto di svolgimento delle attività̀ sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed aree verdi, nonché́ il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi.
Per quel che riguarda scuole, attività di laboratorio, sport, attività venatorie e associazionismo sono confermate le prescrizioni già in essere.
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